La legge n. 213 del 30.12.2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale. Di seguito illustriamo le norme più importanti.
Fringe benefit
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Aliquota iva prodotti infanzia
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
1. latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
2. le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
3. pannolini per bambini.
4. seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Iva pellet
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in luogo del 22%.
Iva prodotti igiene femminile
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.
Canone Rai
Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato, per l’anno 2024.
Sgravio Iva tax free shopping
Dal 01/01/2024 viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Estensione compensazione tramite canali Entrate
Viene esteso dal 01/07/2024 l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. In particolare:
1. l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL;
2. viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Compensazione F24 crediti Inps e inail
Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.
Per i crediti INPS, la compensazione può essere effettuata dai datori di lavoro non agricoli:
1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
2. dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Con riferimento ai crediti INAIL la compensazione dei crediti può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Divieto di compensazione
Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024.
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Rivalutazione magazzino
Viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 e possono aderire alla procedura gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.
L’adeguamento può riguardare le rimanenze dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative alle commesse infrannuali, ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute e le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto. Trova applicazione un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
In caso di iscrizione di esistenze iniziali il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023.
Plusvalenze società non residenti
Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.
Plusvalenze su cessione metalli preziosi
La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.
L’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.
Tali redditi prevedono la liquidazione all’interno del quadro RT del modello REDDITI dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.
Partite Iva fittizie
L’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.
Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
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