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Rassegna stampa
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LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 - PARTE 1 DI 2
Pubblicato il 11 gennaio 2021 alle 14.30 |
- Proroga detrazione interventi di recupero sul patrimonio edilizio
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
- Proroga detrazione “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. In aggiunta il legislatore ha previsto l’incremento da € 10.000 ad € 16.000 del limite massimo di spesa detraibile.
- Proroga detrazione riqualificazione energetica degli edifici
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
- Proroga superbonus 110%
Prorogata la detrazione superbonus 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti). La ripartizione della detrazione avverrà in 4 quote annuali di pari importo in luogo delle 5 rate presenti per le spese sostenute nell’anno 2022.
- Proroga del “bonus facciate”
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate” ), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.
- Proroga del “bonus verde”
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
- Esclusione del versamento della prima rata dell’Imu 2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
✓ agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
✓ agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
✓ agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
✓ agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
Prorogata la rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021. Si ricorda che la normativa in questione prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
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Categorie: Consulenza fiscale
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