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Rassegna stampa
CLAUSOLA DI PRELAZIONE NELLA CESSIONE DI QUOTE DI SRL
Pubblicato il 20 marzo 2023 alle 14.05 |
Le clausole di prelazione attribuiscono il diritto agli altri soci di acquistare le quote del socio alienante alle stesse condizioni pattuite da quest’ultimo con il terzo. Nonostante il codice civile non riporta alcun riferimento a tali clausole, è comunque possibile apporle all’interno dello statuto sociale dove, per evitare contestazioni tra i soci, è consigliabile regolarne tutti i vari aspetti quali, ad esempio, l’oggetto, le modalità d’esercizio del diritto e la determinazione del prezzo.
In merito all’oggetto, come segnalato dal comitato Triveneto dei Notai, tale diritto:
- Può essere applicato anche al trasferimento a titolo gratuito purché sia previsto l’intervento di un terzo arbitratore, che consenta al socio che intendeva trasferire la partecipazione di ottenere il valore economico della stessa (Massima I.I.20);
- Può essere applicato ai negozi traslativi a titolo oneroso come compravendita e permuta. La Massima notarile I.I.23 indica come sia legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche nella cessione dell’usufrutto delle partecipazioni. In quest’ultimo caso, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo mentre, in presenza di usufrutto vitalizio ai soci, dovrà essere offerto un usufrutto commisurato alla vita di detto terzo (Massima settembre 2015 n. I.I.23).
In riferimento alle modalità di esercizio della prelazione, cioè con quali forme il socio deve comunicare la sua intenzione di esercitare il suo diritto di prelazione, sembra necessario indicare:
- Il nominativo del potenziale acquirente;
- Le condizioni pattuite;
- Il prezzo;
- Le modalità di pagamento;
- Eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.
Qualora nello statuto sociale non sia indicato un termine, si ritiene deve essere il socio stesso ad inserire nella comunicazione il termine entro il quale gli altri soci devono esercitare il diritto di prelazione. Una volta trascorso tale tempo, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, il socio alienante sarà libero di trasferire la partecipazione al terzo.
Sulla determinazione del prezzo di cessione, possono essere distinte due diverse tipologie di prelazione:
a) Clausole di prelazione proprie, quando il prezzo di cessione è liberamente determinabile dall’alienante;
b) Clausole di prelazione improprie, dove la determinazione del prezzo è rinviata ad un terzo arbitratore. Infatti, per evitare l’eventualità che l’alienante effettui degli artificiosi gonfiamenti di prezzo al solo fine di scongiurare l’esercizio della prelazione da parte dei soci, è possibile (e consigliabile) inserire la possibilità che i soci possano far richiesta dell’intervento di un “perito estimatore”. In tal modo la valutazione eseguita dal perito costituirà il prezzo vincolante per l’esercizio della prelazione.
Si ricorda come le clausole di prelazione operino anche nei trasferimenti mortis causa. Pertanto, in tali ipotesi, potranno verificarsi due diversi scenari:
1) Il diritto di prelazione viene esercitato, per cui l’erede acquisisce il diritto di essere liquidato dagli altri soci;
2) Il diritto di prelazione non viene esercitato, per cui l’erede acquisisce la titolarità della partecipazione sociale senza possibilità di optare per il recesso.
Qualora il trasferimento della partecipazione avvenga in violazione del diritto di prelazione, questo deve comunque ritenersi valido ed efficace ma non sarà opponibile alla società - poiché, per avere l’iscrizione nel libro soci, è necessario dimostrare che sono stati rispettati i vincoli relativi alla trasferibilità della partecipazione – e, conseguentemente, il socio acquirente non è legittimato all’esercizio dei diritti sociali. Inoltre la violazione del diritto di prelazione determina l’obbligo di risarcire l’eventuale danno cagionato ma non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente (Cass. 3.6.14 n. 12370).
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IL SIGNIFICATO DI "CONSUMATORE" NEL SOVRAINDEBITAMENTO
Pubblicato il 08 marzo 2023 alle 16.40 |
Nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il legislatore definisce come “privato consumatore”, ai sensi dell’art. 2 CCII << la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali >>.
Ulteriori chiarimenti ci vengono forniti dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza del 10/07/2020 (Cassazione 1869/16) sul concetto di consumatore, in particolar modo quando ci troviamo davanti ad un sovraindebitato con debiti misti.
Poiché la normativa definisce il consumatore come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta, il giudice in questione ha ritenuto di riconoscere la qualità di consumatore << non in relazione all’attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto >>. Quindi, sulla base di quanto esposto in tale sentenza, si ritiene che la qualifica di sovraindebitato consumatore deve essere attribuita alle seguenti diverse tipologie di debitori:
a) Il debitore che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
b) Il debitore che utilizza le procedure di sovraindebitamento per regolare debiti inerenti la propria attività d'mpresa e i propri bisogni di natura personale/familiare, qualora lo squilibrio patrimoniale/economico dipenda esclusivamente da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare;
c) Al momento dell’apertura della procedura, il debitore non ha la qualità di imprenditore/professionista ma ristruttura (con la procedura) i debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali.
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LA DEFINIZIONE DI CRISI D'IMPRESA E L'OBBLIGO DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
Pubblicato il 16 febbraio 2023 alle 10.10 |
Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza il Legislatore ha introdotto dei nuovi obblighi generali rivolti al management aziendale quale:
1) Obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
2) La necessità di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa;
3) Obbligo di attivarsi tempestivamente per il superamento della crisi e il ripristino della continuità aziendale.
In sostanza, gli imprenditori non possono più vivere alla giornata ma devono programmare l’attività e costantemente monitorare la prospettiva della continuità aziendale, al fine di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa ed attivarsi tempestivamente per il suo superamento.
Il Codice della Crisi d’Impresa definisce lo stato di “crisi” come quello di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, manifestandosi tramite l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Per insolvenza, specifica il legislatore, si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino come il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Sulla base di queste definizioni possiamo comprendere come il piano industriale e finanziario riveste, quindi, un ruolo centrale nell’individuazione dell’insolvenza prospettica.
Dopo una prima definizione generica dello stato di crisi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del CCII, il legislatore identifica i segnali di allarme che rilevano tempestivamente la crisi:
1) L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
2) L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3) L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
4) L’esistenza di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, quali Inps, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e riscossioni.
In dettaglio, Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossioni segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo quanto segue:
a) Per l’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
- Per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di € 15.000;
- Per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di € 5.000.
b) Per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativa all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati della Lipe, superiore all’importo di € 5.000;
c) Per l’Agenzia delle entrate-Riscossioni, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiore all’importo di € 100.000 (per le imprese individuali) o all’importo di € 200.000 (per le società di persone) o € 500.000 (per le altre società;).
Il nuovo codice della crisi, oltre a riformare gli strumenti di superamento della crisi aziendale ed introdurre i campanelli di allarme, si distingue il nuovo articolo del codice civile 2086 co. 2: << L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale >>.
Premesso che tale articolo è entrato in vigore dal 16/03/2019, in sostanza il legislatore ha posto due obblighi nei confronti delle società (società di persone, società di capitali, società di cooperative, imprese sociali e imprese collettive non societarie come i consorzi):
1) Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, al fine di rilevare tempestivamente la situazione di crisi dell’impresa;
2) Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Appare chiara l’intenzione del legislatore, ovvero far sì che tutte le aziende, a prescindere dalla loro natura o dimensione, si dotino di strumenti necessari al fine di anticipare l’individuazione di situazioni di crisi o d’insolvenza o, ancora meglio, di prevenirle preservando così la continuità aziendale. Pertanto le imprese si dovranno dotare di un sistema di controllo interno che gli permetta di prevenire la crisi monitorando costantemente lo stato di salute dell’azienda e programmando trimestralmente l’andamento economico, finanziario e patrimoniale della stessa.
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L'ABUSO DEL DIRITTO E L'ELUSIONE FISCALE
Pubblicato il 01 febbraio 2023 alle 15.55 |
Con l’introduzione dell’art. 10-bis nello statuto del contribuente è stata inserita nel nostro ordinamento la disciplina dell’abuso di diritto o elusione fiscale. Mentre in precedenza la norma antielusiva aveva un carattere settoriale e un ruolo specificamente delineato, attualmente è un principio generale dell’intero ordinamento tributario e, conseguentemente, applicabile indistintamente a tutti i tributi.
In dettaglio, ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti, si configura l’abuso del diritto qualora vi siano uno o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Pertanto ricorre l’abuso del diritto quando sono posti in essere una serie di operazioni negoziali, nonostante rispettino le norme fiscali, al fine di eludere l’imposizione essendo prive di sostanza commerciale ed economica. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
Riassumendo, la nozione di abuso poggia su tre presupposti:
1) L’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
2) La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, cioè in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento;
3) La circostanza che il vantaggio in questione costituisca l’effetto essenziale dell’operazione. Dalla formulazione della norma, non si esclude che l’applicazione possa riguardare anche fattispecie in cui il risparmio d’imposta non è il fine esclusivo dell’operazione ma anche solo il fine principale.
Con la sentenza n. 546/6 del 02/09/2022 da parte della Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, i giudici di merito hanno specificato come una serie di atti giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, presentano un rischio di abuso del diritto minore o del tutto carente; al contrario tale rischio è più alto qualora tali operazioni riflettono assetti di anormalità economica. Pertanto la prova dell’elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità a una normale logica di mercato. Nel caso specifico, la Commissione ha respinto l’appello dell’Ufficio poiché il finanziamento tra società infragruppo (oggetto del contendere) è una pratica comune e, conseguentemente, giustificabile.
L’onere della prova ricade in primo luogo sull’amministrazione finanziaria e, solo successivamente, sul contribuente. In considerazione del fatto che la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali esclude in definitiva la possibile contestazione dell’abuso del diritto, lo Studio Notariato n. 56-2016/T ha elencato alcune non esaustive valide ragioni extrafiscali che potrebbero giustificare sul piano oggettivo particolari operazioni straordinarie:
• Ottimizzazione della gestione.
Ad esempio attraverso una gestione separata dei rami di azienda. Una “valida ragione” potrebbe essere rinvenuta nella migliore riorganizzazione aziendale, finalizzata alla gestione separata dei rami di cui si compone l’azienda mediante la loro distinta assegnazione ai singoli soci senza un conguaglio in denaro.
• Dissidi tra i soci.
L’operazione straordinaria ricorrerebbe nella opportunità/necessità di rimediare gli insanabili dissidi tra i soci.
• Responsabilità.
L’operazione risulterebbe giustificabile anche in relazione alla diversa assunzione di profili di responsabilità tra i soci.
• Nuove acquisizioni.
Evitare la confusione patrimoniale in vista di nuove acquisizioni relative solo a uno dei rami esercitati
• Nuove esposizioni debitorie.
Evitare la concorrenza dei creditori propri di un ramo di azienda rispetto a quelli che intratterranno rapporti commerciali con la stessa società in relazione ad una diversa attività condotta mediante l’esercizio di un altro distinto ramo d’azienda.
• Controllo societario.
Necessità di assicurare il controllo di una società al fine della ottimizzazione della gestione.
Sono esempi di abuso del diritto:
- Fusioni con “bare fiscali”, cioè imprese non aventi più alcuna ragione economica di esistenza le quali vengono incorporate con il solo obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale dalle loro perdite pregresse.
- Donazioni a eredi e legatari da parte del de cuius (quando ancora in vita) per evitare che quest’ultimi paghino l’imposta di successione al momento dell’apertura testamentaria.
- Operazione di scissione parziale con cui viene assegnato a una neocostituita tutto il patrimonio immobiliare a cui segue il riacquisto di parte di esso ad opera della società scissa con cessione al socio, nel breve periodo, della partecipazione della neocostituita (Sentenza n. 27709/2022 della Corte di Cassazione)
Al contrario, sulla base della risposta all’interprello n. 196 del 18/06/2019, vi è assenza di abuso nelle operazioni di conferimento e successiva cessione dell’azienda. Nel caso specifico, un contribuente ha conferito un’azienda alberghiera in una società, di cui successivamente è stata ceduta la partecipazione totalitaria.
Con riferimento alla disciplina penalistica, la giurisprudenza è concorde nel ritenere l’irrilevanza penale delle operazioni con finalità meramente elusiva (Cass. Pen. N. 48.293 del 16/11/2016, Cass. N. 40272/2015, Cass. N. 43809/2015, Cass. N. 35575/2016, Cass. 41755 del 05/10/2016)
Una volta riconosciuta l’elusività delle operazioni, tali atti non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, la quale:
1) Ne disconosce i vantaggi, rideterminando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi;
2) Tiene conto, in ogni caso, di quanto versato dal contribuenti e per effetto di dette operazioni.
La non opponibilità all’amministrazione finanziaria degli atti elusivi significa che, giuridicamente, questi sono sempre validi (non sono dichiarati nulli) ma non sono riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria.
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IL POTERE AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Pubblicato il 25 gennaio 2023 alle 09.50 |
Ai sensi dell’2320 c.c., il legislatore attribuisce il potere amministrativo della società in nome collettivo ai soli soci accomandatari, al contempo disponendo un divieto per i soci accomandanti di compiere atti di amministrazione e atti di rappresentanza.
<< il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società >>.
In caso di violazione del divieto di amministrazione/rappresentanza, il socio accomandante risponde in via illimitata a “tutte” le obbligazioni sociali, non solo quelle per le quali si è configurata la violazione. L’ingerenza sul potere amministrativo consiste nello svolgimento di un’attività gestoria interna o esterna che si concretizza nella direzione degli affari sociali implicando una scelta che è propria del titolare dell’impresa (Cassazione n. 3563/1979). Come da Cassazione sentenza n. 13468/2010 e n. 15600/2014, per “attività gestoria” devono intendersi atti con carattere decisionale, in cui si manifesta la scelta dell’impresa, e non meramente esecutivi (cioè atti di mero ordine o esecutivi). Ciò significa che i connotati d’indebita ingerenza non dipendono dalla durata nel tempo o dalla reiterazione/frequenza degli atti compiuti dall’accomandante, bensì dall’iscrivibilità degli stessi all’ambito delle scelte spettanti al titolare dell’impresa.
Il socio accomandante può trattare o concludere affari in nome della società solamente nel caso in cui tale potere sia giustificato da una procura speciale per singoli affari. Detta procura deve essere conferita di volta in volta, relativamente ad ogni singola operazione (Cassazione n. 11973/2010) ma può anche riguardare intere categorie di operazioni identiche a condizione che l’ambito delle facoltà dell’accomandante sia predeterminato (CNN, Studio n. 110/2019/I). Quindi, anche in presenza di procura speciale per singoli affari, per non aversi ingerenza nel potere amministrativo – con conseguente estensione della responsabilità illimitata e solidale ai soci accomandanti - è necessario questi siano atti di mero ordine o esecutivi. Sono esempi di meri atti esecutivi:
- L’aiuto finanziario alla società (Cassazione n. 3573/1979);
- La presenza del socio nella rivendita commerciale (Cassazione n. 11250/2016);
- Prestazione di garanzia a favore della società (Cassazione n. 13468/2010);
- Il prelievo di fondi dalle casse sociali per motivi personali, anche se indebito o illecito (Cassazione nn. 13468/2010 e 11973/2010).
Viceversa il conferimento al socio accomandante di una delega relativa a tutta la gestione bancaria della società determina ingerenza nell’amministrazione.
L’art. 2320 c.c. conferisce al socio accomandante i poteri di controllo sull'attività svolta dall’amministratore: << in ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società >>.
Quindi il diritto di controllo in capo al socio accomandante si concretizza attraverso:
- Il diritto alla comunicazione annuale del bilancio;
- Il diritto alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società.
In caso di violazione del diritto di controllo, la normativa tutela il socio accomandante sul piano dei rapporti interni (Cassazione n. 1045/2007) attraverso:
- La richiesta di revoca per giusta causa dell’amministratore, ex art. 2318 c.c.;
- L’azione volta all’estromissione del socio accomandatario per gravi inadempienze, ex art. 2286 c.c.;
- L’impugnazione del rendiconto (Cassazione n. 4648/1986).
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LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3 DI 3
Pubblicato il 19 gennaio 2023 alle 15.25 |
- Rottamazione delle cartelle
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Il debito rideterminato potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 31.7.2023 oppure dilazionato in 18 rate scadenti:
1. le prime due, ciascuna di importo pari al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
2. le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.
Sono escluse dalla rottamazione le seguenti ipotesi:
1. risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
2. IVA riscossa all'importazione;
3. somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
4. crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
5. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
6. sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive, la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi.
- Definizione agevolata avvisi bonari
Prevista una definizione agevolata degli avvisi bonari in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap, dell’Iva, del 770 relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto alla data del 01.01.2023, nonché quelli che verranno notificati al contribuente in data successiva al 01.01.2023.
Il contribuente che intende accedere alla definizione agevolata deve accettare tutti i rilievi e pagare nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata, in caso di dilazione, oppure l’intero importo richiesto per le imposte e i contribuenti previdenziali (oltre a interessi e altre somme), con versamento delle sanzioni in misura ridotta del 3% (riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%).
Con riferimento alla rateazione, l’importo può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali.
La definizione riguarda anche avvisi bonari ricevuti al 01.01.2023 per qualunque periodo d’imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando le somme avendo fruito della dilazione.
- Dilazione avvisi bonari
Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti ai sensi degli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.
Gli importi possono essere sempre dilazionati in un numero massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo (in precedenza, era previsto un numero massimo di 8 rate trimestrali se l’importo non superava 5.000 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario).
- Innalzamento soglia contante
A decorrere dal 01.01.2023 il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi viene innalzato a 4.999,99.
Con riferimento alle soglie correlate alle sanzioni irrogabili in caso di superamento della soglia (ora di 5.000 euro), si segnala che il legislatore non ha provveduto, ad oggi, a modificare le previgenti disposizioni, pertanto – nonostante l’innalzamento della soglia – deve considerarsi ancora applicabile il minimo edittale di 1.000 euro previsto a decorrere dal 01.01.2022.
- Pagamento tramite carte
Viene confermato l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento a prescindere dall’importo della transazione per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
Viene previsto un meccanismo per rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto con riferimento alle transazioni di importo inferiore a 30 euro.
- Card cultura
Viene prevista la concessione, a decorrere dall'1.1.2023 della "Carta della cultura Giovani", che spetta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro.
Viene prevista, inoltre una "Carta del merito", che spetta agli iscritti agli Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100/100.
Tali strumenti possono essere utilizzati per acquistare: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.
- Rinvio plastic tax e sugar tax
Viene differita l’applicazione delle disposizioni sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) al 01.01.2024.
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LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2 DI 3
Pubblicato il 18 gennaio 2023 alle 13.10 |
- Rideterminazione costo terreni e partecipazioni
Viene riproposta la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, estendendo l’ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, così come la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.
Per il 2023 l’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva del 16% - con versamento in tre rate annuali di pari importo (15.11.2023 / 15.11.2024 / 15.11.2025) – per le partecipazioni e terreni posseduti alla data del 01.01.2023 al di fuori dal regime di impresa da persone fisiche, ss, ENC, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, a condizione che i beni vengano ceduti a titolo oneroso.
- Bonus barriere architettoniche
Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, che hanno potuto fruire di un beneficio del 75%, vengono prorogati fino al 31.12.2025.
- Aumento limiti contabilità semplificata
A decorrere dal 01.01.2023 le imprese possono essere ammesse al regime di contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi percepiti in un anno intero non siano superiori a 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi (in precedenza 400.000), ovvero 800.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto altre attività (in precedenza 700.000 euro).
- Affrancamento polizze di assicurazione
Viene prevista la possibilità di affrancare i redditi derivanti dalle polizze di assicurazione vita del ramo I e V. Nel dettaglio, i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati possono essere affrancati attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva del 14%.
- Detrazione IVA acquisto case ad alta efficienza
Viene reintrodotto il beneficio sull’acquisto di abitazione di classe energetica A o B cedute da OICR o dalle imprese costruttrici, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto e fruita sotto forma di detrazione.
Il beneficio trova applicazione con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31.12.2023.
- Detassazione mance
Viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite da personale - impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande - titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. L’imposta sostitutiva si applica nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro ed è applicata dal sostituto d’imposta.
- Credito acquisto energia e gas
Esteso al primo trimestre del 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nella misura pari al 45% per le imprese energivore, al 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese gasivore e non.
- Acquisto carburante per attività agricola e della pesca
Esteso al primo trimestre 2023 il riconoscimento di un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre: beneficiari dell’agevolazione sono le imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese agromeccaniche.
- Premi di risultato
Ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, limitatamente ai premi ed alle somme erogate nell’anno 2023.
- Bonus psicologo
Viene reso strutturale il bonus psicologo con previsione di un importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dall’anno 2024.
- Credito per investimenti in beni materiali 4.0
Prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni con prenotazione entro il 31.12.2022, con riconoscimento del credito nella misura del 40% (fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per la quota che eccede fino a 10 milioni e del 10% per l’importo fino a 20 milioni).
- Credito d’imposta per il mezzogiorno e ZES
Il credito per gli investimenti effettuati nel mezzogiorno e nelle ZES viene prorogato al 31.12.2023.
- Nuova Sabatini
Viene rifinanziata la misura che prevede il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore di PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.
Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi.
- Esenzione reddito fabbricati e IMU per immobili distrutti o inagibili
Prorogata l’esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2016-2017 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Per tali immobili i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (qualora i fabbricati siano distrutti e ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici). In materia IMU viene prevista l’esenzione fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre al 31.12.2023.
- Credito quotazione PMI
Con riferimento al credito sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI vien prevista la proroga del beneficio al 31.12.2023, nella misura del 50% ma con un massimo importo ampliato a 500.000 euro (in precedenza 200.000 euro).
- Aliquota IVA somministrazioni gas e teleriscaldamento
Viene stabilita in via transitoria l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas per combustione ad usi civili ed industriali.
- Prodotti per infanzia ed igiene femminile – aliquota IVA
Viene introdotta l’aliquota IVA del 5% per il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00), i pannolini per bambini, i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
L’aliquota del 5% trova applicazione a tutti i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile.
- Pellet - aliquota IVA
Per l’anno 2023 alle cessioni di pellet si applica l’aliquota IVA del 10%.
- Stralcio delle cartelle
Previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione - nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015, che risultino non pagati al 31.3.2023 - dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo alla data dell’1.1.2023 fino a 1.000,00 euro (importo determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.
Inoltre sono esclusi dall'annullamento automatico:
1. le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
2. i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
3. le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
4. le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
5. l'IVA riscossa all'importazione.
Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali, l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.
Gli enti possono stabilire di non applicare lo stralcio in questione, tramite apposito provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.
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LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1 DI 3
Pubblicato il 17 gennaio 2023 alle 14.00 |
- Regime forfettario.
A decorrere dal 01.01.2023 viene aumentato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario. Pertanto la verifica del limite, dal 2023, è effettuata tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro.
E’ prevista l’esclusione automatica ed immediata dal regime forfettario qualora in corso d’anno i ricavi ed i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro: in tal caso, ai fini delle imposte dirette l’esclusione rileva per l’intero periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini IVA è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite.
- Superbonus - modifiche.
Vengono previste alcune eccezioni alle disposizioni temporali previste per la rimodulazione del 110% (progressivamente ridotto al 65% nell’anno 2025).
La riduzione dal 110% al 90% prevista per l’anno 2023 non si applica con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
1. interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: se alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la CILAS;
2. interventi effettuati dai condomini: non si applica la riduzione se la delibera di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente all 19.11.2022 a condizione che per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti effettuata la CILA. La riduzione non trova applicazione, inoltre, nel caso in cui la delibera che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 19 ed il 24.11.2022 a condizione che la CILA risulti effettuata alla data del 25.11.2022;
3. interventi di demolizione e ricostruzione: alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Viene inoltre stabilito che alle ONLUS, agli ODV ed alle APS iscritte negli appositi registri il superbonus spetta anche per gli interventi trainati di installazione di impianti solari fotovoltaici installate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincolo.
- Flat tax su incrementi reddituali.
Prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 15% sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra reddito d’impresa/lavoro autonomo 2023 e il reddito d’impresa/autonomo più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata di un importo del 5% del maggiore dei redditi del triennio, nel limite massimo di 40.000 euro.
L’applicazione di tale imposizione sostitutiva è irrilevante ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2024.
- Acquisto abitazione under 36.
Prorogate alcune misure previste a favore dell’acquisto dell’abitazione da parte di soggetti under 36 tra cui l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparini” fino al prossimo 31.12.2023. Prorogato anche il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiori a 36 anni) con ISEE non superiore a 40.000 euro.
Estesa l’agevolazione prima casa (DL n. 73/21) agli atti stipulati fino al 31.12.2023, per i quali è prevista l’esenzione dalle imposte d’atto ed un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, nonché nell’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione degli immobili.
- Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario.
Viene riaperto fino al 31.12.2023 il termine di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso. Tale possibilità spetta ai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro, che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
La misura trova applicazione con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 01.01.2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
- Assegnazione e cessione di beni ai soci agevolata.
Riproposta la procedura agevolata di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali, nonché di trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
Per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2023, l’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le imprese che risultano di comodo per almeno 2 anni), ovvero del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate come conseguenza di operazioni agevolate.
- Estromissione dell’immobile strumentale.
Specularmente alla precedente procedura, viene riproposta la misura dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale dal regime di impresa.
Il beneficio trova applicazione con riferimento alle estromissioni effettuate entro il 31.05.2023 e consiste nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
- Affrancamento utili delle partecipate.
Viene introdotta una tassazione sostitutiva sugli utili e sulle riserve delle partecipate a regime fiscale privilegiato che consente di anticipare la tassazione di modo che gli stessi, alla distribuzione non siano più assoggettati a tassazione.
Possono fruire del beneficio sia i soggetti IRES che IRPEF (a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa) con riferimento agli utili ed alle riserve non ancora distribuite al 01.01.2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo antecedente a quello in corso al 01.01.2022.
L’imposta sostitutiva, in presenza di tutte le condizioni per l’applicazione, ammonta al 9% o per i soggetti IRES ed al 30% per i soggetti IRPEF, ridotte al 6 ed al 27% se il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023.
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IL CONTRATTO PRELIMINARE
Pubblicato il 09 gennaio 2023 alle 16.45 |
Nella prassi è frequente che le parti intendano concludere una compravendita senza procedere alla stipula immediata dell’atto traslativo della proprietà poiché, il più delle volte, è necessario prima espletare alcune incombenze necessarie a tale scopo (es. Ultimazione dei lavori di costruzione, erogazione di un finanziamento, ecc.). In una situazione del genere, nasce l’esigenza dei contraenti di vincolarsi appena raggiunto l’accordo su una certa operazione economica, rimandando la precisa definizione del contenuto e la produzione degli effetti del contratto ad un momento successivo.
Immaginiamo due parti che trattano per la compravendita di un appartamento. L’accordo è raggiunto ma il compratore vuole verificare con calma che sull’immobile non gravino ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli, per cui si rende necessario “bloccare” l’immobile - per evitare che la controparte cambi idea o trovi un altro contraente - senza stipulare subito la compravendita.
Per ottenere questo risultato è necessario stipulare un contratto preliminare.
Il contratto preliminare è quello con cui le parti si obbligano a concludere in futuro un determinato contratto, del quale hanno già concordato gli elementi essenziali ma si desidera rinviarne gli effetti. Il contratto preliminare è l’accordo mediante il quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, del quale predeterminano gli elementi essenziali: così facendo, tramite il contratto preliminare le parti “bloccano” l’affare, lasciando l’accordo sui punti secondari ad una fase successiva.
Come possiamo ben comprendere, tale contratto non determina alcun effetto traslativo se non l’impegno di acquistare in futuro un determinato bene mentre il promittente venditore non perde, al momento del preliminare, la proprietà del bene, ma si obbliga a venderlo in futuro. Dal contratto preliminare nasce solo, per entrambe le parti, l’obbligo di concludere, entro un termine stabilito, il contratto definitivo di compravendita: per tale motivo le parti non si chiamano, propriamente, “venditore” e “compratore”, bensì “promittente venditore” e “promittente compratore”. La proprietà del bene si trasferirà, e l’obbligo di pagare il prezzo nascerà, solo con la compravendita definitiva.
In merito al rapporto tra il contratto preliminare e il contratto definitivo, l’orientamento dominante (Cass. 5 giugno 2012 n. 9063) è quello per cui quanto previsto nel contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti per cui, qualora i due contratti in questione contengano delle clausole tra loro contrastanti, il contratto definitivo prevale a meno che le parti non abbiano espressamente previsto che determinate clausole del preliminare sopravvivano.
In riferimento al contenuto, il contratto preliminare deve indicare gli elementi principali del contratto definitivo – pena la sua nullità ex artt. 1346 c.c. e 1418 c.c. - ovvero deve:
- Identificare le parti;
- Identificare l’oggetto del contratto;
- Prevedere gli obblighi assunti dalle parti;
- Individuare il prezzo;
- Individuare la data per la stipula del contratto definitivo.
Le parti, congiuntamente, possono decidere di modificare il contenuto del contratto preliminare in sede di stipula del definitivo.
La legge impone per il preliminare una forma vincolata, ovvero la stessa forma richiesta per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.); dunque il preliminare di vendita immobiliare, ad esempio, è nullo se non è scritto.
Infine è possibile che un contratto definitivo sia stipulato tra parti diverse da quelle che hanno concluso il preliminare, ad esempio a seguito di decesso del promittente acquirente o promittente venditore oppure qualora sia volontà delle parti di trasmettere la propria posizione contrattuale o i suoi effetti.
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